Isopensione e defiscalizzazione: convivenza possibile?

Pubblicato il 25 febbraio 2025 alle ore 19:01

Autore: STUDIO CH ERNESTO (brand di C&C Unlimited Services Group Sh.p.k.) di Ernesto Cherici.

Prima di rispondere al quesito è bene fare una rapida panoramica sulla isopensione.

L’isopensione (o assegno di esodo), introdotta dall’art. 4, primo e secondo comma, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nel caso in cui vi sia un’eccedenza di personale, di poter stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con il precipuo scopo di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui manchino 4 anni al massimo per raggiungere i requisiti per la pensione:

- di vecchiaia

oppure

- anticipata.

 

Al fine di garantire la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il datore di lavoro versa all'INPS a favore del lavoratore:

- le somme per l'assegno sostitutivo della pensione (assegno di esodo), e

- la contribuzione correlata. 

 

L’isopensione:

- non usufruisce della perequazione automatica all'indice ISTAT, 

- non gode dell’ANF (trattamenti di famiglia), e  

- non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto.

 

Il Milleproroghe 2023 ha confermato fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS . 

 

Da quanto sopra evidenziato, è inconfutabile che l’isopensione NON È ASSIMILABILE AL REDDITO DI PENSIONE perché è inquadrata sotto il profilo fiscale tra le SOMME CHE SOSTITUISCONO IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, con la conseguenza che nel relativo periodo di percezione non è possibile usufruire dell’istituto della defiscalizzazione (o detassazione), mentre è sempre possibile richiederne il pagamento all’estero tramite i canali della Citibank. Sarà possibile, invece, accedere alla defiscalizzazione al momento in cui si diventerà titolari di effettivo reddito di pensione.

Inoltre, l’isopensione non rientra nel novero dei trattamenti pensionistici inclusi nella locuzione “e altre remunerazioni analoghe” presente nell’articolo “Pensioni” delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale (Double Tax Agreement). Infatti, in tale espressione rientrano tutte le pensioni provenienti da altri Enti quali, ad esempio Cassa EPPI, Cassa Forense ossia tutte quelle pensioni pagate dall’Inps per conto di Terze Parti in quanto, ad oggi, il solo Ente dello Stato che tramite la Citibank può corrispondere la pensione all’estero. L’Inps diventa in tale alveo, quindi, l’unico vettore del pagamento della pensione al titolare che si è trasferito all’Estero.

 

È possibile schematizzare quanto detto in precedenza come segue:

Prospetto isopensione, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, defiscalizzazione

Sulla base di quanto sopra esposto, NON È POSSIBILE LA CONVIVENZA TRA LA ISOPENSIONE E LA DEFISCALIZZAZIONE.

 

Medesima situazione si applica per:

- l'APE Sociale, e

- assegni straordinari

che non hanno natura di trattamento pensionistico rientrando nel novero delle prestazioni di accompagnamento alla pensione.

 

Per un approfondimento in merito alla defiscalizzazione potete leggere anche Defiscalizzazione della pensione per gli espatriati all'estero. Differenza tra pensionati Inps ed ex Inpdap e Defiscalizzazione in Bulgaria revocata. Problemi in futuro anche per i pensionati in Albania?

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