Lo stato dell'arte nel contenzioso tra i pensionati italiani in Bulgaria e l'Inps a causa della revoca della defiscalizzazione.

Pubblicato il 31 marzo 2025 alle ore 21:56

Conquesto Autore: STUDIO CH ERNESTO (brand di C&C Unlimited Services Group Sh.p.k.) di Ernesto Cherici.

In questo intervento forniamo un aggiornamento all'articolo "Defiscalizzazione in Bulgaria revocata. Problemi in futuro anche per i pensionati in Albania?" proponendo l'elenco delle sentenze che hanno visto vittoriosi i pensionati italiani residenti in Bulgaria in merito all'abominio posto in essere dall'Inps che ha revocato la defiscalizzazione andando a generalizzare l'interpello all'Agenzia delle Entrate che, tra l'altro, ha confuso il concetto di nazionalità con quello ben dfifferente di cittadinanza:


TRIBUNALE DI VITERBO

SENTENZA NR. 428 DEL 17/12/2022

NUMERO DI R.G. 591/2020

Tribunale Di Viterbo Sentenza 428 Del 17 11 2022 Pdf
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TRIBUNALE DI COSENZA

ORDINANZA DEL 13/07/2023

NUMERO DI R.G. 2079/2023

Tribunale Di Cosenza Ordinanza Del 13 07 2023 Pdf
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TRIBUNALE DI ROMA

ORDINANZA DEL 31/07/2023

NUMERO DI R.G. 18298/2023

TRIBUNALE DI IMPERIA

DECRETO DI SOSPENSIVA DEL 20/08/2023

NUMERO DI R.G. 232/2023

Tribunale Di Imperia Decreto Sospensione 20 8 2023 Pdf
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TRIBUNALE DI ROMA

ORDINANZA DEL 09/10/2023

NUMERO DI R.G. 26926/2023


TRIBUNALE DI LODI

SENTENZA NR. 342 DEL 09/11/2023

NUMERO DI R.G. 412/2023

Tribunale Di Lodi Sentenza 342 2023 Pdf
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

ORDINANZA DEL 21/11/2023

NUMERO DI R.G. 944/2023

Tribunale Di Alessandria Ordinanza Del 21 11 2023 Pdf
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TRIBUNALE DI LODI

SENTENZA NR. 365 DEL 23/11/2023

NUMERO DI R.G. 562/2023

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SENTENZA NR. 72 DEL 24/01/2024

NUMERO DI R.G. 1074/2023

Tribunale Di Bologna Sentenza 72 Del 21 01 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI VERONA

SENTENZA NR. 38 DEL 24/01/2024

NUMERO DI R.G. 1553/2023

Tribunale Di Verona Sentenza 38 Del 24 01 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI BERGAMO

SENTENZA NR. 452 DEL 06/05/2024

NUMERO DI R.G. 1219/2023

Tribunale Di Bergamo Sentenza 452 Del 06 05 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI SONDRIO

SENTENZA NR. 48 DEL 07/05/2024

PASSATA IN GIUDICATO

NUMERO DI R.G. 128/2023

Tribunale Di Sondrio Sentenza 48 Del 07 05 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI RAVENNA

SENTENZA NR. 157 DEL 09/05/2024

NUMERO DI R.G. 9/2024

TRIBUNALE DI COSENZA

SENTENZA NR. 1044 DEL 16/05/2024

NUMERO DI R.G. 2079/2023

TRIBUNALE DI PISTOIA

SENTENZA NR. 196 DEL 28/05/2024

NUMERO DI R.G. 820/2023

Tribunale Di Pistoia Sentenza 196 Del 28 05 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI PISTOIA

SENTENZA NR. 197 DEL 28/05/2024

NUMERO DI R.G. 831/2023

Tribunale Di Pistoia Sentenza 197 Del 28 05 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI BOLOGNA

SENTENZA NR. 1110 DEL 03/09/2024

NUMERO DI R.G. 1161/2024

Tribunale Di Bologna Sentenza 1110 Del 03 09 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI CUNEO

SENTENZA NR. 412/2024

NUMERO DI R.G. 921/2024

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SENTENZA NR. 202 DEL 23/10/2024

NUMERO DI R.G. 246/2023

Tribunale Di Tempio Pausania Sentenza 202 Del 23 10 2024 Pdf
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TRIBUNALE DI PISA

SENTENZA DEL 02/11/2024

NUMERO DI R.G. 1115/2023


CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 72 DEL 24/01/2024

SENTENZA NR. 8 DEL 09/01/2025

NUMERO DI R.G. 74/2024

Corte Di Appello Di Bologna Sentenza 8 Del 09 01 2025 Pdf
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TRIBUNALE DI BOLOGNA

SENTENZA NR. 43 DEL 14/01/2025

NUMERO DI R.G. 2294/2024

Tribunale Di Bologna Sentenza 43 Del 14 01 2025 Pdf
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RAVENNA N. 157 DEL 09/05/2024

SENTENZA NR. 35 DEL 23/01/2025

NUMERO DI R.G. 339/2024

Corte Di Appello Di Bologna Sentenza 35 Del 23 01 2025 Pdf
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TRIBUNALE DI IMPERIA

SENTENZA NR. 14 DEL 29/01/2025

NUMERO DI R.G. 323/2023

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BERGANO N. 452 DEL 06/05/2024

SENTENZA NR. 64 DEL 13/03/2025

NUMERO DI R.G. 162/2024

Corte Di Appello Di Brescai Sentenza 64 Del 13 03 2025 Pdf
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Tutti i contenziosi si sono chiusi a favore dei singoli ricorrenti pensionati italiani residenti in Bulagria. La sentenza del Tribunale di Viterbo è stata l'apripista e le Sue conclusioni sono state richiamate in successivi giudizi. Si riporta di seguito la parte più significativa:

"Ancorché in base alla lettera dell'art. 1, par. 2, lett. b), della Convenzione i concetti di residenza fiscale bulgara e cittadinanza bulgara parrebbero coincidere, tale interpretazione non può essere accolta in quanto condurrebbe al risultato, contrastante con la ratio della Convenzione, di ritenere che un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.IR ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara. La ricostruzione ermeneutica dell'Istituto, inoltre, risulta incoerente alla luce di un'interpretazione sistematica dell'art. 1, par. 2, lett. b), con gli artt. 16 e 17 della medesima Convenzione. In forza delle disposizioni da ultimo citate, il soggetto che percepisca una pensione c.d. privata è soggetto alla tassazione dello Stato di residenza fiscale, mentre colui che goda di una pensione c.d. pubblica per servizi resi in favore dello Stato o da una sua divisione o da un ente locale è assoggettato all'imposizione di questo Stato, a meno che non abbia la residenza e la nazionalità nell'altro Stato contraente. Ciò sta a significare che un soggetto percettore di una pensione privata da un ente italiano ma avente residenza fiscale in Bulgaria è assoggettato alla sola tassazione bulgara, mentre un soggetto percettore di una pensione pubblica dallo Stato italiano è sottoposto alla tassazione italiana, a meno che non risieda ed abbia la cittadinanza bulgara. In quest'ultimo caso sarà sottoposto alla sola imposizione bulgara. Dunque il requisito della cittadinanza/nazionalità, in aggiunta a quello della residenza, è richiesto dalla Convenzione ai fini della sottoposizione alla tassazione bulgara della sola pensione pubblica erogata dall'Italia, in deroga al principio generale dell'assoggettamento della pensione pubblica alla cassazione dello Stato erogante. Ne consegue che pretendere, come fa l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17 ..".

 

Inoltre, altri organi giudiziari hanno ricordato i seguenti elementi che, a mio avviso da internazionalista, sono di estrema importanza:

 

- TRIBUNALE DI LODI (sentenza n. 343 del 09 novembre 2023). "Il messaggio Hermes n. 1270 del 03.04.2023 menzionato da I.N.P.S. e la risposta fornita da Agenzia delle Entrate a quesito su interpello n. 244 del 8 marzo 2023 non appaiono vincolanti il giudicante, non essendo fonte del diritto in quanto atti interni1 all’amministrazione; e non sono comunque decisivi per i motivi che vengono espressi dalla pronuncia in esame.". Il Tribunale ha rimarcato un concetto più volte richiamato in altri giudizi compresa la Corte di Casdsazione avendo oggetto diverso: gli atti interni dell'amministrazione statale non sono fonte di diritto a meno che non siano interpretativi, caso non applicabile in tale circostanza. Per un approfondimento sulle gerarchia delle fonti potete leggere l'articolo "Defiscalizzazione della pensione per gli espatriati all'estero. Differenza tra pensionati Inps ed ex Inpdap"

 

- Tribunale di Alessandria (ordinanza del 21 novembre 2023). Ha specificato, tra la'ltro, il ruolo dell'art. 169 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): "L’art. 169 TUIR sancisce infatti la prevalenza sulle disposizioni del medesimo T.U. delle convenzioni internazionali concluse per evitare la doppia imposizione (ossia per evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte, in Italia e all’estero: è il caso della Convenzione Italia-Bulgaria del 21.09.1988), se più favorevoli al contribuente. Nel caso in esame, quelle cui si deve aver riguardo sono unicamente le previsioni della citata Convenzione, più favorevoli al titolare di pensione: si dovrà perciò fare riferimento all’art. 2 TUIR ma solo in quanto indirettamente richiamato, per la nozione di “residente in uno Stato contraente”, dall’art. 1, co. 2, della Convenzione, e per il resto all’art. 16 dello stesso trattato, che prescrive che le pensioni da chiunque pagate ad una persona residente in uno dei due Stati siano soggette ad imposizione nel solo Stato di residenza.

Non c’entra nulla l’art. 23 TUIR, che non trova applicazione nel caso di specie essendo prevalente, secondo il criterio dell’art. 169 del medesimo TU, la norma internazionale pattizia."

 

- Tribunale di Pistoia (sentenze nn. 196 e 197 del 28 maggio 2024). Il Tribunale, tra l'altro, ha precisato il valore dell'interpello e se lo stesso può essere utilizzato dall'Inps quale motivo per revocare la defiscalizzazione: "Ad ogni buon conto, risulta dirimente, nel caso di specie, osservare che il provvedimento con il quale l’ente previdenziale convenuto ha operato nei confronti dell’odierno ricorrente la revoca della detassazione sino a quel momento applicatagli, con la conseguente ritenuta sui ratei di pensione erogati da giugno 2023 (e ancora attualmente, come rappresentato dal ricorrente nel corso dell’odierna udienza) e le trattenute a titolo di conguaglio per le precedenti mensilità del 2023, risulta adottato sulla mera scorta di un’iniziativa autonoma del sostituto d’imposta, che fa seguito all’adozione da parte dell’ente impositore di un mero interpello.

Gli interpelli, di cui all’art. 11 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sono strumenti di indirizzo che l’amministrazione finanziaria adotta a livello individuale, non generale e astratto, bensì in casi specifici e concreti, nei quali un contribuente rappresenti al fisco il ricorrente di una incertezza inerente ad una specifica operazione concreta, chiedendo dunque all’Agenzia delle entrate di esprimersi sulla condivisibilità o meno della soluzione prospettata nell’istanza. La risposta dell’amministrazione finanziaria produce un effetto preclusivo per la stessa in relazione alla successiva azione di accertamento nei confronti del singolo contribuente istante. Nessun effetto erga omnes ne può, per contro, derivare (nemmeno in quelle ipotesi di cui all’art. 11, comma 5, ult. per., St. contr., nelle quali si prevede l’estensione degli effetti  dell’interpello ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, trattandosi di ipotesi di interpello idoneo, sì, all’astrattezza ma non anche alla generalità), a differenza di ciò che avverrebbe, ad esempio, se l’Agenzia adottasse una circolare, atto generale di indirizzo e di interpretazione normativa, che si rivolge non tanto e non solo agli uffici stessi del fisco, quanto piuttosto alla generalità dei contribuenti."

 

Dalla lettura delle atti sopra inidcati evince la non chiara comprensione da parte dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate della impattante valenza degli atti internazionali nell'ordinamento italiano, nonché l'inconfutabile disconoscimento della finalità dell'interpello da parte dell'Inps. Mi studpisco dei principi del Foro che hanno difeso quest'ultimo Ente. Sarebbe opportuno rifacessero l'esame di diritto costituzionale e di diritto internazionale. 

 

Infine, gli Enti giudiziari sopra richiamati hanno ulteriormente puntualizzato la differenza di trattamento in merito alla defiscalizzazione della pensione tra pensionato del settore privato ed ex Inpdap. Per un approfondimento su tale trattamento potete leggere l'articolo "Defiscalizzazione della pensione per gli espatriati all'estero. Differenza tra pensionati Inps ed ex Inpdap".

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