Autore: STUDIO CH ERNESTO (brand di C&C Unlimited Services Group Sh.p.k.) di Ernesto Cherici.
I pensionati italiani residenti in si sono trovati con la revoca della defiscalizzazione e con la ricostruzione ai fini dell’applicazione della tassazione italiana con efficacia a decorrere dal mese di giugno 2023, e con contestuale recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti operato a partire da gennaio 2023.
Questa situazione toccherà anche in futuro i pensionati in Albania? Vediamolo insieme.
PREMESSA.
Prima di proseguire è bene fare alcune precisazioni.
La Convenzione contro le doppie imposizioni (di seguito DTA) tra Italia e Bulgaria non è stata scritta male, come ha commentato qualche utente del Gruppo Pensionati in Albania. Le DTA sono redatte in base anche alle disposizioni legislative esistenti negli Stati contraenti che, ovviamente, possono divergere da quelle in vigore in Albania, accordo quest’ultimo che ha portato ad un approccio diverso nella redazione della Convenzione tra l’Italia ed il Paese delle Aquile. Un esempio sulla diversa metodologia nella redazione delle Convenzioni è rinvenibile nel fatto che solamente in tre DTA (Australia, Cile e Tunisia) gli ex-Inpdap possono accedere alla defiscalizzazione con le medesime tempistiche concesse ai lavoratori Inps ovvero NON ex-Inpdap (rientrano in quest’ultima categoria tutti coloro che ricevono la pensione all’estero dall’Inps pur non essendo prettamente lavoratori che hanno fatto parte di codesto istituto di previdenza sociale).
L’interpello, nel nostro caso l’atto scatenante della revoca della defiscalizzazione, è un’istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate (di seguito ADE) prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali. Si tratta, quindi, di un atto ad personam e non è assolutamente vincolante, né costituisce fonte di diritto.
I FATTI.
Tutto nasce dalla risposta ad un interpello dell’8 marzo 2023 (risposta numero n. 244/2023), dove l’ADE ha fornito un parere dal contenuto erroneo avendo palesemente confuso il concetto di “nazionalità” con quello di “cittadinanza”, trattando così il primo come sinonimo del secondo (vds pagina 6, terzo e quarto periodo, dell’interpello).
In tale alveo nella sezione “Parere dell’Agenzia della Entrate”:
1) a pagina 6, terzo periodo, l’Agenzia riporta ciò che è indicato nella convenzione contro le doppie imposizioni (di seguito DTA) sottoscritta tra l’Italia e la Bulgaria, conclusa a Sofia il 21 settembre 1988 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 29 novembre 1990, n. 389: “Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede poi che l'espressione ''residente di uno Stato contraente'' designa, per quanto riguarda l'Italia, qualsiasi persona fisica che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara.”, ma
2) nel periodo successivo l’ADE afferma che “Ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato.”,
con la conseguenza che in quest’ultimo periodo illegittimamente sostituisce la locuzione “nazionalità”, riportata nella Convenzione, con “cittadinanza”.
Tale arbitrario scambio ha portato al disconoscimento dell’applicazione della Convenzione de qua ed al relativo assoggettamento a tassazione della pensione Inps in Italia (pagina 6, ultimi due periodi dell’interpello): “Nella fattispecie in esame, nel presupposto che il Signor XXX non sia cittadino bulgaro (in quanto non risulta dall'istanza), lo stesso non può essere considerato, ai fini convenzionali, residente in Bulgaria e conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.
In conclusione, si ritiene che il reddito di pensione erogato dall'INPS al Contribuente nell'anno T deve essere assoggettato a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.”.
È gravissimo constatare che all’Agenzia delle Entrate è sconosciuto il diverso significato dei termini nazionalità e cittadinanza, oppure fa comodo far credere di ignorare tale differenza per rientrare delle somme legalmente riconosciute sino ad ora ai pensionati in Bulgaria. In tale circostanza, a mio avviso, non si deve parlare d’interpretazione, bensì di errata conoscenza dei due termini, in quanto è fuori di dubbio che tale disallineamento non possa essere frutto di una semplice e spiccia interpretazione essendo ben netti i due diversi significati, come si vedrà in seguito.
L’errore perpetrato dall’ADE all’interno dell’interpello è stata la leva che ha portato l’Inps ad emettere il messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, rubricato “Nuovo criterio di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili ai pensionati residenti in Bulgaria. Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali (legge n. 389/1990). Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 244 dell’8 marzo 2023.”. con il quale lo stesso Ente:
1. ha asserito superati i criteri di esenzione dal regime impositivo italiano indicati nel messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020, e
2. ha dichiarato che “si procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara in oggetto esclusivamente ai pensionati - non solo della Gestione pubblica, ma anche della Gestione privata - che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara. In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana.”
Nel precedente messaggio del 2020, invece, venne chiarito che in Bulgaria esistono due tiptologie di residenza fiscale:
- certificato di residenza fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria ed uno Stato straniero, e
- il certificato di residenza fiscale ai sensi dell’art. 4 della legge bulgara sui redditi delle persone fisiche, che si riporta:
“Le persone locali
- L'art. - 4. (1) La persona fisica locale, indipendentemente dalla nazionalità, deve essere una persona:
- ha un indirizzo permanente in Bulgaria, o
- che risiedono sul territorio della Bulgaria per più di 183 giorni durante un periodo di 12 mesi, o
- 3. che è inviato all'estero dallo stato bulgaro, dalle sue autorità e/o organizzazioni, dalle imprese bulgare, dai membri della sua famiglia, o
- 4. Il cui centro di interessi vitali si trova in Bulgaria.
(2) Ai fini del par. 1, t. 2 la persona è considerata locale per l'anno durante il quale il soggiorno ha superato i 183 giorni. Il giorno di uscita e il giorno di ingresso nel paese sono considerati separatamente come giorni di residenza nel paese.
(3) Ai fini del par. 1, t. 2 i periodi di soggiorno in Bulgaria esclusivamente a fini di formazione o di cure mediche non sono considerati come residenza in Bulgaria.
(4) Ai fini della par. 1, t. 4 il centro di interessi vitali si trova in Bulgaria, quando gli interessi della persona sono strettamente legati al paese. Nella loro determinazione, la famiglia, la proprietà, il luogo da cui la persona svolge l'attività lavorativa, professionale o commerciale e il luogo da cui gestisce la sua proprietà possono essere presi in considerazione.
(5) Nessun residente è la persona che ha un indirizzo permanente in Bulgaria, ma il centro dei suoi interessi vitali non si trova nel paese.”.
Nell’art. 4 della normativa bulgara si parla di nazionalità e NON di cittadinanza, stesso lemma utilizzato inconfutabilmente nell’art. 1, paragrafo 2, lettera b) della DTA italo bulgara:
“Articolo 1
Soggetti e residenti
- La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
- Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa:
- a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
- b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la NAZIONALITÀ bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata;”
Per quanto sopra, quindi, nel rapporto tra l’Italia e la Bulgaria si parla sempre di nazionalità e non di cittadinanza.
Prima di giungere alla conclusione del presente contributo, è necessario illustrare brevemente:
A) il ruolo delle DTA nella legislazione italiana, e
B) la differenza tra il concetto di nazionalità e di cittadinanza.
A) IL RUOLO DELLE CONVENZIONI NEL PANORAMA GIURIDICO ITALIANO.
Al fine di non far diventare troppo prolisso il presente contributo, per l’argomento si rimanda alla “Premessa” del nostro articolo Defiscalizzazione della pensione per gli espatriati all’estero. Differenza tra pensionati Inps ed ex Inpdap del 26 luglio 2024.
B) CITTADINANZA VS NAZIONALITÀ.
Altro punto focale è l’individuazione del concetto di cittadinanza, in contrapposizione a quello di nazionalità, con la conseguenza che gli stessi NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI SINONIMI.
La cittadinanza è rappresentata dalla titolarità di una serie di diritti e di doveri che sono definiti direttamente dalla legislazione statale. Si tratta di uno status che ha una persona fisica di appartenenza ad uno Stato, soggetto che esercita un potere su di un territorio, con la conseguenza che viene a crearsi un rapporto di unicità tra il cittadino e lo Stato stesso, relazione che si mantiene anche nel caso in cui la persona cittadina si rechi all’estero.
La nazionalità, invece, rappresenta un senso di appartenenza linguistica, culturale, religiosa e non sempre coincide con la cittadinanza. Ad esempio, i cittadini della Città del Vaticano oppure della Repubblica di San Marino condividono numerose caratteristiche con i cittadini italiani, come la lingua, la cultura, la religione, con la conseguenza che molti di loro si potrebbero sentire di nazionalità italiana pur non avendone la cittadinanza.
Tali concetti sono stati esplicati anche nel lavoro dell’Inps, Coordinamento e Supporto attività connesse al Fenomeno Migratorio, dal titolo “Cittadinanza e Nazionalità: una distinzione necessaria”.
CONCLUSIONI.
Da quanto sopra puntualmente riportato emerge quanto segue che ritengo siano dei veri e propri abomini giuridici:
- DA PARTE DELL’ADE:
- considerare i termini nazionalità e cittadinanza sinonimi, con la conseguenza di aver arbitrariamente sostituito nell’interpello la parola nazionalità con la locuzione cittadinanza;
- pretendere la restituzione delle somme oggetto di defiscalizzazione anche per i sette anni precedenti, unitamente alle sanzioni, a seguito di tale gravissimo errore ed utilizzando un atto che ha valenza esclusivamente nei confronti del contribuente che lo ha presentato e che, peraltro, non aveva quale scopo il chiarimento della parola nazionalità, bensì altro oggetto.
- DA PARTE DELL’INPS:
- aver dato un valore globale ad un atto che giuridicamente ha solo valenza ad personam, con la conseguenza che tale scelta, basata sull’errore di considerare sinonimi nazionalità e cittadinanza, sta innescando una serie di prelievi forzati a far data dal mese di gennaio 2023, in considerazione anche del fatto che per l’Inps la differenza tra i due termini e ben conosciuta e chiara come risulta nella pubblicazione “Cittadinanza e Nazionalità: una distinzione necessaria” redatta proprio del medesimo Ente.
Il comportamento perpetrato da parte dell’ADE e dell’Inps rappresenta un modo subdolo con il quale si cerca di riportare nel forziere dello Stato italiano le tasse che sono state legittimamente non pagate sino ad ora dai pensionati italiani trasferiti in Bulgaria.
L’unica strada che possono perseguire i pensionati italiani colpiti da tale forzoso prelievo è quello di continuare a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti.
Invece, cosa succede per i pensionati residenti in Albania? NULLA, perché nel DTA italo-albanese per “residente di uno Stato contraente” si fa riferimento a soggetti domiciliati, residenti in uno degli Stati contraenti, mentre nel DTA italo-bulgaro è stato fatto un diretto riferimento al possesso della nazionalità bulgara e NON del domicilio, e/o della residenza come riportato di seguito:
“2. Ai sensi della presente Convenzione (ndr. Italia-Bulgaria), l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa:
- a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
- b) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che
è ivi registrata;”
Tale frase è stata strumentalizzata dall’ADE che ha sostituito la locuzione nazionalità con cittadinanza che hanno, come detto in precedenza, due significati palesemente diversi, e successivamente utilizzata a proprio favore dall’Inps mediante illecito decurtazione della pensione.
Aggiungi commento
Commenti
Ho letto attentamente cio' che e' stato scritto.ma no si fa riferimento al paragrafo 3 dell' art 1 ,dove si parla di interessi vitali e persona locale.inoltre la parola residente assimilata a nazionalita' e' riferita anche in altri articoli come il 13,14,15 e non solo all art 16 in bulgaro si fa riferimento all' art 13 mentre in italiano all art 17.poi bisogna anche tenere conto della circolare 176 del 14/09/1999 dell inps e anche la comunicazione che aveva fatto nel 2020 la GABRIELLI ,MANAGER INPS, tra nazionalita' e cittadinanza.grazie per l ascolto.
Buonasera Sig. La Torre,
l'articolo verteva solamente sull'oggetto che ha scatenato la risposta errata dell'ADE e la scellerata scelta dell'Inps di procedere: la distinzione tra nazionalità e cittadinanza che non è stata compresa dall'ADE. Gli articoli che Lei richiama non sono pertinenti in tale sede.
Inoltre, l'art. 16 del DTA italo-bulgaro, avendo in seno la locuzione "soltanto", sta a significare che solamente nello Stato contraente dove si ha la resiodenza le pensioni sono tassate. Nel caso di specie la Bulgaria.
La Circolare che Lei richiama nulla dice di più ed è conforme al diritto internazionale senza stravolgerlo e, se anche lo avesse fatto, trattasi sempre di un atto interno e non suscettibile di poter avere effetti di sorta nei confronti del diritto internazionale stesso macroarea che, nella gerarchia delle fonti italiane, si trova interclusa tra le fonti superprimarie (Costituzione e Leggi costituzionali) e le fonti Primarie (Leggi, Decreti Legge e Decreti Legislativi).
Nell'articolo ho richiamato la pubblicazione dell'Inps “Cittadinanza e Nazionalità: una distinzione necessaria” che è possibile rinvenire dal seguente link: https://www.studiolegalekosa.it/wp-content/uploads/2023/04/INPS-cittadinanza-e-nazionalita-2.pdf messo a disposizione dallo Studio legale Kosa.
Infine, la pubblicazione del 2020 compare nell'articolo anche il pdf.