Recentemente è sorto un problema per gli italiani residenti in Albania relativamente alla impossibilità di votare alle imminenti elezioni Europee 2024 presso l’Ambasciata di Tirana, con conseguente obbligo di recarsi in Italia per esercitare il relativo diritto al voto. Tale situazione ha creato malumori che non sono assolutamente giustificati dando luogo al seguente articolo https://ladiscussione.com/321045/politica/elezioni-europee-limitazioni-inaccettabili-al-diritto-di-voto/ che, purtroppo, non è assolutamente in linea con il testo dell’art. 48 della Costituzione.
La risposta fornita dall’Ambasciata italiana a Tirana all’autore dell’articolo è perfettamente lecita e confacente al dettato dell’art. 48 della Costituzione. Infatti, detta norma costituzione dispone, tra l’altro, che “La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.”. Dalla lettura del comma 3 dell’art. 48, inserito dall’art. 1 della Legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000, emerge inconfutabilmente che i requisiti e le modalità per esercitare il voto dei cittadini residenti all’estero è demandata dalla stessa Costituzione ad una legge ordinaria, che rappresenta nella gerarchia delle fonti una “Fonte primaria”, mentre la Costituzione rientra tra le “Fonti super primarie” unitamente alle Leggi costituzionali.
In tale alveo, con il Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, (rubricato: Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo), convertito con modificazioni dalla Legge 03 agosto 1994, n. 483, è stata data attuazione alla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, è stato stabilito che possono votare per le elezioni del Parlamento europeo i cittadini europei che risiedono nella UE.
Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva europea in argomento licenziando una legge ordinaria, ossia tramite una norma richiamata dall’art. 48 della Costituzione, con la conseguenza che tale disposizione è indiscutibilmente lecita e non viola alcun precetto costituzionale.
In merito alla gerarchia delle fonti si precisa che, secondo la legislazione italiana, le disposizioni internazionali sono intercluse tra le Fonti super primarie (Costituzioni e Leggi costituzionali) e le Fonti primarie (Legge, Decreti Legge e Decreti legislativi), con la conseguenza che risultano gerarchicamente inferiori alla Costituzione, ma superiori alle norme ordinarie.
Infine, con la Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (rubricata: Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero) nell’art. 1 è chiaramente indicato l’ambito oggettivo della norma per le quali i cittadini residenti all’estero posso esercitare il diritto di voto nello Stato di emigrazione:
1) per l'elezione delle Camere, e
2) per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione,
sempre nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
Per quanto compiutamente esposto, la mancata possibilità di esercitare il voto in Albania per le elezioni europee non viola assolutamente l’art. 48 della Costituzione, in quanto una legge ordinaria ha dato attuazione alla direttiva 93/109/CE che prevede la possibilità di esercitare il voto all’estero esclusivamente per i cittadini europei che risiedono in uno Stato membro. Ad oggi l’Albania non rientra in tale alveo, con la conseguenza che non è possibile esercitare il voto presso l’Ambasciata italiana di Tirana, ma esclusivamente in Italia. Nessuna violazione costituzionale è stata commessa.
Ernesto Cherici.
Studio Ch Ernesto
entità della C & C UNLIMITED SERVICES GROUP SHPK
Aggiungi commento
Commenti